Delegazione di pagamento
Nell'ambito del mercato creditizio, si parla di delegazione di pagamento con riferimento alla possibilità, per il titolare di un prestito con cessione del quinto, di ottenere un secondo prestito con le stesse modalità. Proprio come avviene nella cessione del quinto, infatti, la cifra prestata dovrà essere restituita dal datore di lavoro del soggetto beneficiario − il quale ultimo, a sua volta, vedrà la propria busta paga decurtata dell'importo corrispondente. Inoltre, l'ammontare cumulativo della rata di rimborso del "quinto" più quella di rimborso del prestito con delega non dovrà eccedere il 40% (= ⅖) dello stipendio del delegante.
Non a caso, tale figura è anche chiamata gergalmente [doppio quinto].
La rata che il cliente decide di pagare attraverso la delega è costante e fissa per tutta la durata del finanziamento, non varia quindi al variare dei tassi. Attraverso la delega di pagamento il lavoratore prestabilisce l'importo della rata e la durata del finanziamento che, di norma, non può eccedere i 120 mesi. Il finanziamento può essere estinto prima del termine stabilito dal contratto, in questo caso il lavoratore recupererà gli interessi non maturati.
